Sottrazione nazionale ed internazionale di Minori

“Sottrazione di Minore” è il termine tecnico che descrive il sostanziale rapimento di un figlio da parte di uno dei genitore che conduce il minore illecitamente all’estero e/o non consente alcun contatto tra il figlio e l’altro genitore.

Purtroppo questo fenomeno non è limitato esclusivamente alle coppie di nazionalità diversa, ma anche a quelle con la stessa nazionalità dei genitori.

Esistono numerosi casi di figli rapiti sul territorio nazionale italiano ed un numero imprecisabile di casi nei quali il genitore affidatario non consente contatti tra il figlio ed il genitore con diritto di visita.

Attualmente il Ministero degli Esteri riconosce ufficialmente dal 1999 al mese di luglio 2004

1267 casi, pari a circa 2280 Minori (1267 x 1,8), poiché per ogni caso ci sono in media 1,8 bambini.

Se teniamo conto che i casi noti sono circa un terzo del totale, otteniamo 6840 Minori sottratti all’estero ( 2280 x 3 ).

A questi numeri vanno aggiunte tutte le sottrazioni nazionali italiane delle quali non esistono dati ufficiali, ma indubbiamente si tratta di un fenomeno molto esteso.

Purtroppo gli strumenti giudiziari previsti dall’articolo 574 bis codice penale sono assai deboli e non permettono nessun tipo di indagine concreta che possa portare almeno alla localizzazione del Minore.

Ancora peggio è l’indifferenza che il genitore vittima riscontra ogni volta che si rivolge alle istituzioni che dovrebbero tutelare in ogni modo il bene del Minore.

Per queste ragioni è importante che venga riconosciuto, non il reato che compie un genitore nei confronti dell’altro, cioè la “sottrazione di Minore”, ma il reato che compie il genitore nei confronti del Minore, cioè il “rapimento” con l’aggravante della parentela come previsto dall’articolo 605 del codice penale ( che riguarda il rapimento di persona ).

COSA FARE DOPO IL SEQUESTRO/SOTTRAZIONE DEL PROPRIO FIGLIO

1) Denunciare il fatto presso la Procura della Repubblica di zona o in alternativa presso un Posto di Polizia, chiedendo che si proceda penalmente contro i responsabili per i reati puniti e perseguiti dagli art. 605 (sequestro di persona), 574/bis (sottrazione di Minore) e del 572 (maltrattamenti famigliari) del Codice Penale. Alla fine della denuncia inserite la seguente frase:” Chiedo inoltre ai sensi dell’art. 408 del c.p.p. di essere avvisato in caso di archiviazione del presente procedimento”.
Denuncia STANDARD per Sottrazione

2) Chiedere al Tribunale Civile, sezione di famiglia della vs. zona che venga sospesa, con procedura d’urgenza, la Potestà Genitoriale al genitore che ha rapito il figlio ( a causa del grave reato commesso), che vi venga data la Potestà esclusiva e che venga stabilito l’immediato rimpatrio del Minore presso la sua residenza abituale.

3) Se siete separati o divorziati e il figlio rapito è stato portato in uno stato che ha sottoscritto la Convenzione dell’Aja, dovete chiedere al Tribunale Civile di zona che vengano riviste le condizioni di affidamento del Minore sulla base della Convenzione e l’immediato rientro in patria del Minore.

4) Denunciate il fatto, se il Minore è stato portato all’estero, al Ministero degli Esteri  Tel. 06 36913800 ; 06 36913900 ; 06 36912804 06 ; 36918572 ; 06 36912814

5) Denunciate il fatto all’Autorità Centrale presso il  Ministero della Giustizia, dipartimento per la giustizia minorile, affinché venga attivata la Convenzione dell’Aja.
Tel. 06 68188325 ; 06 68188328 ; 06 68188329 ; 06 68188419

6) Se il figlio rapito è stato portato in uno stato della Comunità Europea, sulla base del Regolamento Europeo n° 2201/2003 ( detto anche Regolamento Bruxelles 2 bis ) si può far riconoscere ed eseguire le sentenze italiane purché nello stato dove si trova il Minore sia previsto lo stesso reato.

7)L’articolo 574 bis del codice penale (sottrazione e trattenimento di un Minore all’estero) punisce con la reclusione da uno a quattro anni l’ipotesi di sottrazione non consensuale di un Minore all’estero.

Il legislatore ha inteso così introdurre un regime sanzionatorio più rigoroso, con importanti ripercussioni sotto il profilo processuale penale, in particolare, il riferimento è alla possibilità di arresto in flagranza di reato e di applicazione delle misure cautelari personali.

Inoltre il reato si consuma con la sottrazione e il trattenimento all’estero di un Minore, ma trattandosi di reato permanente, occorre che si protragga per un certo lasso di tempo, per cui il reato non si esaurisce finché permane l’illegittima sottrazione.

L’espressa previsione normativa della realizzazione del fatto all’estero consente di applicare la legge penale e la giurisdizione italiana, al soggetto attivo, sia esso cittadino italiano o straniero.

Per tali motivi in caso di sottrazione accertata il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari una ordinanza di custodia cautelare nei confronti del soggetto attivo, che una volta emessa deve essere internazionalizzata attraverso i preposti Ministeri.

Successivamente la Polizia Giudiziaria Italiana  delegata, supportata dall’Interpol (in ambito internazionale) o da Sirene (in ambito Europeo) in collaborazione con il collaterale organo estero darà corso all’esecuzione del provvedimento cautelare e al successivo rimpatrio del minore sottratto.